Search
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PDF

 

Diverbity fornisce prestazioni per ogni parte contraente (di seguito denominata anche „Committente“) esclusivamente sulla base di queste condizioni generali di contratto. 

 

Le condizioni generali di contratto del Committente, divergenti da o contrarie a quelle riportate di seguito saranno valide solo qualora Diverbity dia conferma scritta della validità di tali condizioni.

 

Quanto affermato vale anche qualora Diverbity venisse a conoscenza di condizioni generali di contratto contrarie o diverse dalle condizioni generali di contratto qui elencate, non si opponesse a tali condizioni, accettasse il contratto senza riserve e lo eseguisse.

Con la stipula di altri accordi tra Diverbity e il Committente, a mezzo di contratti individuali, gli accordi corrispondenti nelle seguenti condizioni di contratto non avranno più validità.

 

1.    Oggetto della prestazione

 

1.1 L’oggetto della prestazione richiesta è regolato dal seguente articolato,

ove non sia stato diversamente convenuto per iscritto.

 

1.2 Il Committente è tenuto a rendere note le finalità per le quali richiede

la traduzione, dichiarando se i suoi scopi siano:

1.2.1 meramente informativi;

1.2.2 editoriali o pubblicitari;

1.2.3 giuridici o volti al conseguimento di un brevetto;

1.2.4 per usi diversi, la cui conoscenza possa essere rilevante

per il traduttore ai fini dell’elaborazione della traduzione.

 

1.3 Il Committente può utilizzare la traduzione esclusivamente per

gli scopi dichiarati. Qualora utilizzasse la traduzione per finalità

differenti, non potrà in ogni caso vantare diritti per il risarcimento

di eventuali danni da parte di Diverbity.

 

1.4 Laddove lo scopo della traduzione non sia stato comunicato a

Diverbity, il servizio fornito da quest’ultima verrà inteso in buona

fede per scopi informativi (punto 1.2.1).

 

1.5 In linea di massima Diverbity fornisce le proprie traduzioni in

forma di semplice copia dattiloscritta.

 

1.6 Un Committente che richieda l’utilizzo nella propria traduzione di

terminologie particolari, è tenuto a comunicarlo tempestivamente

a Diverbity allegando la necessaria documentazione.

 

1.7 Se non diversamente convenuto, per la redazione del documento

dal punto di vista formale, saranno applicate le regole di cui al

punto 6.3 delle norme DIN 2345 (“Norme inerenti le traduzioni”).

 

1.8 La responsabilità circa la correttezza formale e sostanziale del

testo originale è esclusivamente del Committente.

 

1.9 Diverbity ha il diritto di trasmettere l’incarico a terzi altrettanto

qualificati, rimanendo tuttavia l’unico referente incaricato.

 

1.10 Il nome di Diverbity può essere inserito in fondo a una pubblicazione

solamente quando il testo sia stato integralmente tradotto

da essa, e purché non vi sia stata apportata alcuna modifica

senza il preventivo consenso da parte di Diverbity.

 

1.11. Non è oggetto del contratto la verifica che la scelta lessicale

determinata dalla traduzione sia appropriata per consentire le conseguenze

legali desiderate dal Committente o escluderne altre non desiderate.

Una tale attività può essere svolta solo con l'ausilio di un consulente

legale esperto dell'ordinamento giuridico cui il testo tradotto fa riferimento.

 

2.    Onorario

 

2.1 Gli onorari (prezzi) per le traduzioni sono calcolati sulla base

delle tariffe praticate da Diverbity (listino), in relazione alle diverse

tipologie dei documenti da tradurre.

 

2.2 Per i servizi che nei costi non rientrano nell’ambito di una normale

prestazione, l’ammontare dell’onorario sarà oggetto di un

preventivo formulato ad hoc (ad esempio per lavori consegnati

in formati informatici speciali, o laddove il Committente richieda

trattamenti grafici particolari per i quali è necessario il ricorso ad

appositi software).

 

2.3   Se il servizio concordato non è prestato per motivi attribuibili

alla responsabilità del Committente, p.e. perché non ha messo a disposizione

il testo oppure perché ha violato altri doveri di cooperazione, il Committente

è obbligato a pagare al minimo 50% dell’onorario che spetta al servizio o al

servizio parziale. Di conseguenza, la normativa d’impostazione secondo il

§ 1168 del Codice Civile Austriaco (AGBG) è esplicitamente escluso.

 

2.4 Se è stato fatto un preventivo di spesa, questo ha valore solamente

se formulato per iscritto.

 

2.4.1 Ogni altro eventuale preventivo è puramente indicativo e

non vincolante.

 

2.4.2 Sebbene redatto con competenza ed accuratezza, il

preventivo non implica l’assunzione di responsabilità circa

la sua esattezza. Diverbity informerà tempestivamente il

Committente in caso di maggiorazioni di costo in misura

superiore al 15%, rilevate successivamente al conferimento

dell’incarico. Per maggiorazioni non prevedibili fino

al 15%, non saranno necessarie ulteriori comunicazioni,

potendo tale importo essere rendicontato senza ulteriore

preavviso.

 

2.5 I preventivi di spesa redatti senza prima esaminare i documenti

da tradurre sono da intendersi come indicativi e non vincolanti.

Anche in assenza delle comunicazioni di cui al precedente punto

2.4.2, e ove Diverbity non abbia provveduto a formulare un

nuovo preventivo, il Committente sarà tenuto a corrispondere i

costi effettivi della traduzione calcolati in base ai parametri indicati

al punto 2.1.

 

2.6 Se non diversamente convenuto, le modifiche intervenute successivamente

al conferimento dell’ordine ed eventuali ordini integrativi

possono essere messi in conto a prezzi adeguati.

 

2.7 Gli aumenti retributivi e salariali previsti dai contratti collettivi

autorizzano Diverbity all’adeguamento correttivo delle tariffe.

 

2.8 Per tutte le ulteriori richieste vale il principio della “stabilità del

valore”. Come parametro per il calcolo della stabilità del valore

si adotterà l’indice dei prezzi al consumo pubblicato mensilmente

dall’Ufficio Centrale di Statistica Austriaco, o un analogo

indice ad esso equiparato. Come grandezza di riferimento si assume

il valore dell’indice nel mese in cui il contratto è stato stipulato.

Oscillazioni in positivo o in negativo del valore dell’indice

in misura inferiore al 2,5% sono ritenute trascurabili, mentre al

superamento verso l’alto o verso il basso di tale intervallo si

provvederà ad un ricalcolo, dove il primo valore di indice riscontrato

al di fuori dell’intervallo costituirà la base sia per la riformulazione

della richiesta, che per il calcolo del nuovo intervallo di

oscillazione. Gli importi ottenuti dovranno essere arrotondati alla

prima cifra decimale.

 

2.9 Ai lavori di verifica e correzione condotti su traduzioni altrui è

applicabile la tariffa piena applicata per le traduzioni ex novo.

 

2.10 Per le prestazioni urgenti o eseguite durante il fine settimana

potrà essere richiesto un adeguato sovrapprezzo.

 

3.    Termini di consegna

 

3.1 Per quanto attiene ai termini di consegna delle traduzioni, fanno

fede le dichiarazioni scritte delle due parti. Se la scadenza costituisce

elemento essenziale dell’incarico affidato a Diverbity,

il Committente deve comunicarlo espressamente in anticipo.

Presupposto per il rispetto del termine di consegna è l’invio tempestivo

da parte del Committente di tutti i documenti necessari a

Diverbity nel contesto della commessa (testi originali e ogni

altra informazione utile), così come l’osservanza delle condizioni

di pagamento concordate e degli altri obblighi.

In assenza di tali condizioni, il termine di consegna potrà essere

adeguatamente posticipato.

 

3.2 L’inosservanza del termine di consegna autorizza il Committente

a recedere dal contratto solo nel caso in cui la data di

consegna sia stata stabilita in modo esplicito (punto 3.1, primo

paragrafo), e ove il Committente abbia adempiuto a tutte le

condizioni di cui al punto 3.1, secondo paragrafo.

Qualora il Committente opti per la rescissione dal contratto, sarà

comunque tenuto a risarcire a Diverbity tutte le spese sostenute

fino al momento del recesso. Il Committente non ha diritto

al risarcimento dei danni, a meno che non si dimostri che il

danno è stato premeditato o dovuto a negligenza.

 

3.3 Qualora la consegna a seguito di un difetto di elaborazione

elettronica dei dati da parte del Contraente non avvenga nella

data di consegna concordata secondo 3.1 o non sia possibile rispettare

i termini di consegna, il Committente verrà informato immediatamente

e verrà comunicato un'ulteriore data di consegna. In caso di ritardi dovuti

a questo motivo, una recessione dal contratto è possibile solo a seguito

di una proroga del termine, e qualora non venga rispettata neanche la

data di consegna risultante dalla proroga.

 

3.4 I rischi legati alla consegna (trasmissione) restano a carico del Committente.

 

3.5. Se non diversamente convenuto, alla fine dell’incarico di traduzione

i documenti messi a disposizione di Diverbity dal Committente

rimangono a Diverbity, la quale non è in alcun modo

obbligata a custodirli o a provvedere altrimenti. Diverbity avrà

cura tuttavia che i documenti non vengano utilizzati per finalità

diverse a quelle stabilite nel contratto.

 

4.    Cause di forza maggiore

 

4.1 Diverbity avvertirà immediatamente il Committente qualora intervenissero

impedimenti dovuti a cause di forza maggiore; verificandosi

tale evenienza, tanto Diverbity che il Committente

avranno facoltà di recedere dal contratto. Il Committente sarà

obbligato tuttavia a corrispondere a Diverbity un importo a copertura

delle spese sostenute fino a quel momento.

 

4.2 Rientrano fra le cause di forza maggiore: eventi casuali, contrasti

professionali, azioni belliche, guerre civili, e ogni sorta di

possibile imprevisto determinante nell’impedire a Diverbity di

portare a compimento l’incarico entro i termini previsti dal contratto.

 

5.    Responsabilità per errori e difetti (garanzia)

 

5.1 Qualsiasi reclamo relativo alla qualità della traduzione deve essere

presentato entro e non oltre quattro settimane dalla sua

consegna (data del timbro postale). I difetti devono essere

esposti e documentati con completezza e per iscritto dal Committente.

 

5.2 All’occorrenza il Committente deve concedere a Diverbity l’opportunità

ed un termine adeguato per consentirle di provvedere

alla rimozione dei difetti. Se il Committente rifiuta di concedere il

termine suddetto, Diverbity potrà ritenersi sollevata da ogni

responsabilità. La correzione della traduzione entro il termine

concesso non potrà costituire pretesto per il Committente per

pretendere una riduzione di prezzo.

 

5.3 Qualora Diverbity non provvedesse a rettificare la traduzione

entro i termini accordati, il Committente avrà facoltà di recedere

dal contratto oppure di esigere una riduzione (un ribasso)

dell’onorario. In caso di difetti di lieve entità, i diritti di recesso e

riduzione del prezzo non si applicano.

 

5.4 Eventuali pretese in garanzia non autorizzano il Committente ad

esigere il rimborso o la compensazione dei pagamenti stabiliti.

 

5.5 Per le traduzioni destinate alla stampa, la responsabilità per

eventuali carenze qualitative sussiste soltanto se il Committente

ha dichiarato espressamente in forma scritta nel proprio ordine

l’intenzione di pubblicare il testo, e se Diverbity ha avuto la

possibilità di rileggere e correggere le bozze di stampa (correzioni

dell’autore) fino alla versione definitiva del testo. In tal caso

a Diverbity dovrà essere corrisposto un rimborso spese o un

compenso orario adeguato da addebitare in fattura per la correzione

delle bozze.

 

5.6 Per le traduzioni il cui testo originale risulta scarsamente leggibile

e pertanto di difficile comprensione, Diverbity declina ogni

responsabilità, e ciò anche per le verifiche effettuate sulle traduzioni

citate ai punti 2.9 e 5.5.

 

5.7 I necessari miglioramenti stilistici e l’adattamento alle terminologie

specifiche in uso nel settore o nell’organizzazione del Committente

non potranno essere interpretati come difetti di traduzione.

 

5.8 Per le abbreviazioni specifiche dell’incarico non indicate e chiarite

dal Committente al momento del conferimento dell’ordine non

si assumono responsabilità.

 

5.9 Diverbity declina inoltre ogni responsabilità circa l’esatta traslitterazione

di nomi e indirizzi contenuti in documenti non redatti

in caratteri latini. In tali casi si consiglia il Committente di

riportare su un apposito foglio tutti i nomi propri in caratteri latini

maiuscoli. Quanto sopra vale anche per i nomi e per le cifre

illeggibili contenuti nei certificati di nascita e in altri documenti.

 

5.10 La riproduzione delle cifre nella traduzione viene effettuata sulla

base del documento originale. Diverbity declina ogni responsabilità

per la conversione di cifre, misure, valute e simili.

 

5.11 Per i manoscritti, gli originali e simili forniti dal Committente, ove

la restituzione al Committente non avvenga contestualmente alla

consegna della traduzione, Diverbity resta responsabile come

depositaria ai sensi del Codice Civile Austriaco, per il periodo

di quattro settimane dalla data di adempimento dell’incarico.

Non è previsto alcun obbligo di assicurazione. Per le modalità di

restituzione si veda il punto 3.4.

 

5.12 Diverbity declina ogni responsabilità per la scelta dei traduttori,

tranne in caso di danni causati da colpa grave o dolo nella

determinazione di tale scelta.

 

5.13 Non si assumono responsabilità per i lavori di correzione di cui

al punto 2.9 per i quali non sia stato fornito il testo originale.

 

5.14 Nel caso di trasmissione di traduzioni per via telematica (e-mail,

modem, ecc.) Diverbity declina ogni responsabilità per eventuali

difetti o danni (contrazione di virus, violazioni all’obbligo di

segretezza), ove i suddetti non siano riconducibili a colpa grave

da parte di Diverbity.

 

6.    Risarcimento danni

 

6.1 Qualsiasi richiesta di risarcimento danni in favore del Committente

sarà limitata nel suo ammontare all’imponibile (netto) della

fattura, ove la legge non prescriva altrimenti. Costituisce eccezione

a tale limitazione il risarcimento dei danni provocati per

colpa grave o dolo. Non è invece contemplata la responsabilità per mancato

guadagno ed eventuali conseguenze.

 

6.2 Nel caso Diverbity benefici di una copertura assicurativa per

danni patrimoniali nei confronti di terzi, il risarcimento è limitato

all’importo rimborsato dall’assicurazione nel caso specifico.

 

7.    Manleva da parte del Committente

 

Il Committente dichiara di essere in possesso del permesso per la

rielaborazione e la traduzione del testo. Il Committente ritiene il

Contraente libero da e per quanto riguarda le rivendicazioni

di terzi, che si dovessero verificare a causa di mancate autorizzazioni

per la traduzione assegnata.

 

8.    Modalità di pagamento

 

8.1 Se non diversamente convenuto, il pagamento dovrà essere effettuato

in contanti alla consegna della traduzione.

Diverbity è tuttavia autorizzata a richiedere un acconto commisurato

alla prestazione, e nel caso di una committenza privata

o straniera anche il versamento anticipato dell’intero importo.

Se è stato pattuito il ritiro della traduzione da parte del Committente

e il ritiro non avviene nei tempi previsti, il pagamento della

prestazione è esigibile a partire dal giorno in cui la traduzione è

disponibile per la consegna presso l’agenzia.

 

8.2 In caso di ritardo sui termini di pagamento, Diverbity si riterrà

autorizzata a trattenere i documenti consegnati dal Committente

per la traduzione (es. manoscritti da tradurre). Il tasso degli interessi

di mora applicato per ritardato pagamento è superiore di 2

punti percentuali a quello della Banca Centrale Austriaca.

 

8.3 Il mancato rispetto delle condizioni di pagamento convenute fra

Diverbity e la committenza, autorizza Diverbity alla sospensione

della prestazione in atto fino all’adempimento da parte del

Committente degli obblighi contrattuali, e ciò anche nel caso di

ordini per i quali sia stato fissato un termine di consegna (vedi

punto 3.1). Se il valore dell’importo da pagare è smisuratamente

inferiore al valore intrinseco del documento, lo stesso può essere

trattenuto solo per un valore pari all’importo da pagare.

La sospensione nell’esecuzione della prestazione non dà alcun

diritto al Committente e non pregiudica in nessun caso i diritti di

Diverbity.

 

9.    Vincolo di riservatezza

 

Diverbity è soggetta al vincolo della riservatezza professionale, ed è

tenuta perciò a provvedere al rispetto di tale vincolo anche da parte

dei suoi incaricati. Per il mancato rispetto di quest’obbligo da parte dei

collaboratori Diverbity non è tuttavia responsabile, tranne nel caso

in cui abbia operato con palese negligenza nella scelta degli

incaricati.

 

10.   Foro competente

 

Luogo di adempimento per tutti i rapporti soggetti alle presenti condizioni

contrattuali è la sede operativa di Diverbity. Sulle controversie

legali circa la sussistenza o la non sussistenza di tali condizioni

giuridiche e per ogni altra eventuale controversia derivante dalle

condizioni contrattuali è competente, per le azioni legali di Diverbity

– a scelta della stessa Diverbity – il foro competente di Diverbity o il foro

competente del Committente, mentre per le azioni legali contro

Diverbity è competente esclusivamente il foro competente di

Diverbity. Si conviene di applicare la legislazione austriaca.

 

11.   Effetti vincolanti del contratto

 

Anche in caso di inefficacia giuridica in alcuni suoi punti, il contratto rimane

vincolante per le parti restanti.

 

12.   Varie (Posta elettronica)

 

Per il Committente tutte le dichiarazioni, informazioni e conferme di ricevuta,

inviate tramite email da parte del Contraente al momento dell'invio, valgono

come ricevute se inviate all'ultimo indirizzo segnalato dal Committente

a meno che il Contraente non sia un consumatore come da paragrafo 12

dell'ECG (legge sull'e-commerce).

 

 

 

 
~Impressum~AGB~